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Norme di tutela per la consultazione dei manoscritti e rari
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Per la consultazione e lo studio dei manoscritti è necessario aver compiuto 18 anni e comprovare l’esigenza di ricerca e studio. E’ possibile richiedere fino a un massimo di 3 volumi manoscritti al giorno.

La visione dei manoscritti, come di altri volumi rari e di pregio, a scopo divulgativo, può avvenire attraverso la prenotazione di visite guidate, concordando l’appuntamento con il Servizio Didattica.

Chi consulta materiale manoscritto o raro dovrà inoltre rispettare alcune specifiche norme di consultazione.

1. Durante la consultazione dei manoscritti è ammesso soltanto l’uso della matita.

2. I volumi vanno sfogliati con cautela e senza appoggiare sulle pagine né le mani né altri oggetti.

3. È vietato scrivere sovrapponendo ai documenti, manoscritti o rari, fogli o quaderni propri.

4. Le misurazioni, le rilevazioni delle filigrane o della fascicolazione devono essere effettuate con la massima cautela.

5. È assolutamente vietato copiare disegni o altro mediante calco.

6. La consultazione in originale di alcuni manoscritti miniati e di altri di particolare pregio o fragilità  De balneis Puteolanis e Erbario Cibo è subordinata all’autorizzazione del Direttore.

7. Al termine della consultazione e ogni volta che ci si allontana dalla Sala, anche per breve tempo, si deve riconsegnare il manoscritto o il libro raro avuto in lettura.

8. È consentito l’uso di computer portatili, non è consentito l’uso di alcun tipo di scanner.

9. Durante la consultazione di carteggi o carte sciolte i fogli devono essere consultati e poi restituiti rispettando rigorosamente l’ordine interno presente nelle buste e nei faldoni.

10. E’ possibile effettuare riproduzioni con mezzi propri per le sole attività di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, svolte senza scopo di lucro. La libera riproduzione si attua ESCLUSIVAMENTE con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all’interno degli istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi (art. 108 D. Lgs. 42/2004 e successive modificazioni).